Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo III DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE » Capo V Dell'istituzione di erede e dei legati » Sezione V Della revocazione delle disposizioni testamentarie » Art. 679
Revocabilita' del testamento
Non si puo' in alcun modo rinunziare alla facolta' di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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