Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI » Capo X Dei legittimari » Sezione II Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari » Art. 559
Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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