Alla morte del padre, una delle figlie avvia l'azione di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal genitore per integrare la propria quota di legittima. La Corte d'Appello riduce proporzionalmente le donazioni fatte a distanza di quattro giorni a due fratelli, considerandole "quasi coeve", e dispone la restituzione anche a favore di un'altra sorella che non aveva mai agito in giudizio. La Cassazione accoglie il ricorso del primo fratello donatario. La Suprema Corte stabilisce che l'ordine cronologico di riduzione delle donazioni ex art. 559 c.c. è tassativo e inderogabile, escludendo la riduzione proporzionale per atti non simultanei. Inoltre, ribadisce che l'azione di riduzione è un diritto strettamente personale e non può essere disposta d'ufficio dal giudice per chi non l'ha espressamente richiesta.
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