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Art. 2053 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2053 Codice Civile

Ricostruzione muro di contenimento: spese a carico di chi scava
La proprietaria di un terreno posto a livello inferiore cita in giudizio la vicina del terreno sovrastante chiedendo la ricostruzione muro di contenimento crollato, sostenendo che il cedimento sia stato causato dal mancato deflusso delle acque piovane. La vicina contesta la pretesa, dimostrando che il dislivello era artificiale, creato da scavi svolti nel terreno inferiore, e che il muro sorgeva interamente nella proprietà sottostante. La Corte di Cassazione stabilisce che la regola della ripartizione delle spese prevista dall'articolo 887 del codice civile non si applica quando il dislivello è creato artificialmente dal proprietario del terreno inferiore. Chi esegue lo scavo ed edifica la barriera sul proprio fondo risponde del suo crollo ai sensi degli articoli 2051 e 2053 del codice civile. La Corte rigetta il ricorso della proprietaria del fondo inferiore, condannandola a ricostruire la struttura a proprie spese.
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Rovina di edificio: il costruttore rimborsa i proprietari
A seguito del crollo di un muro di contenimento seminterrato che danneggiava un veicolo e rendeva inagibile il garage, il danneggiato citava i comproprietari dello stabile. I proprietari chiamavano in garanzia l'impresa costruttrice e l'originario committente, colpevoli di aver inglobato nel nuovo fabbricato un vecchio muro strutturalmente inadeguato senza eseguire i necessari controlli. I giudici di merito condannavano i proprietari verso il danneggiato per rovina di edificio e accoglievano la domanda di manleva contro l'impresa e gli eredi del committente. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, ribadendo che chi edifica inglobando manufatti preesistenti senza adeguate verifiche tecniche risponde dei danni in via extracontrattuale verso i proprietari tenuti al risarcimento.
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Responsabilità da cose in custodia: incendio e risarcimento ridotto
Un incendio, partito da una canna fumaria a servizio esclusivo di un appartamento, danneggiava l'immobile dei vicini. I danneggiati chiedevano il risarcimento invocando la responsabilità da cose in custodia. La Corte d'Appello accertava un concorso di colpa e riduceva il risarcimento detraendo l'indennizzo assicurativo già percepito, basandosi su una perizia tecnica non integrata. La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dei danneggiati: sebbene la detrazione dell'assicurazione sia corretta e la responsabilità da cose in custodia gravi sui proprietari della canna fumaria (anche se attraversa parti comuni), il giudice d'appello ha errato nel quantificare il danno basandosi su una consulenza tecnica senza motivare il rigetto delle contestazioni sollevate dal perito di parte. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione dei danni.
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Esenzione TOSAP negata alle case popolari per i ponteggi
L'Istituto per le Case Popolari ha contestato un avviso di accertamento per il pagamento della tassa sui marciapiedi occupati da ponteggi per ristrutturare un proprio immobile. L'ente invocava l'esenzione TOSAP prevista per i soggetti pubblici con scopi assistenziali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione. I giudici hanno chiarito che, per ottenere l'agevolazione, non basta la natura pubblica dell'ente (requisito soggettivo), ma occorre che la specifica occupazione persegua finalità assistenziali (requisito oggettivo). Nel caso in esame, l'installazione di ponteggi per la manutenzione di un edificio concesso in locazione, sebbene a canone agevolato, costituisce adempimento di obblighi contrattuali e di custodia. Trattandosi di attività economica e non direttamente assistenziale, l'esenzione TOSAP non spetta e l'ente pubblico deve pagare la tassa.
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Esenzione TOSAP: l’ente pubblico paga per i ponteggi edili
Un istituto pubblico per le case popolari ha impugnato un avviso di accertamento per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, avendo installato ponteggi per ristrutturare un proprio immobile. L'ente invocava l'esenzione TOSAP prevista per gli enti pubblici non economici che svolgono attività assistenziali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione. I giudici hanno chiarito che per beneficiare dell'esenzione non basta la natura pubblica dell'ente (requisito soggettivo), ma occorre che la specifica occupazione persegua finalità dirette di assistenza o istruzione (requisito oggettivo). Nel caso di specie, la manutenzione di un edificio concesso in locazione, seppur a canone sociale, costituisce adempimento di un normale obbligo contrattuale privatistico e non un'attività assistenziale diretta. Pertanto, l'esenzione non è applicabile e l'ente deve pagare la tassa.
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Esenzione TOSAP: l’ente pubblico paga per i ponteggi edili
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti per l'applicazione dell'esenzione TOSAP per gli enti di edilizia residenziale pubblica. L'ente regionale per la casa ha impugnato un avviso di accertamento per l'occupazione di marciapiedi con ponteggi edili, sostenendo di avere diritto all'esenzione in quanto ente pubblico non economico con finalità assistenziali. La Società Concessionaria della riscossione ha invece sostenuto la tassabilità dell'occupazione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della Società Concessionaria. La Corte ha stabilito che la manutenzione straordinaria di un immobile concesso in locazione, anche se a canone moderato, costituisce un obbligo contrattuale privatistico e non un'attività assistenziale diretta. Di conseguenza, manca il requisito oggettivo per l'esenzione, e l'ente pubblico deve pagare la tassa per l'occupazione del suolo.
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Esenzione TOSAP: l’edilizia popolare deve pagare per i ponteggi
L'Ente per le Case Popolari ha impugnato un avviso di accertamento per il pagamento della tassa sui ponteggi installati per ristrutturare un proprio immobile. L'ente invocava l'esenzione TOSAP prevista per i soggetti pubblici che svolgono attività assistenziali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società di Riscossione. I giudici hanno chiarito che per ottenere l'agevolazione non basta la natura pubblica dell'ente (requisito soggettivo), ma occorre che la specifica occupazione persegua finalità assistenziali (requisito oggettivo). La manutenzione di alloggi concessi in locazione, anche se a canone agevolato, costituisce adempimento di obblighi contrattuali e attività economica, escludendo così l'esenzione TOSAP. L'ente è quindi tenuto al pagamento della tassa.
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Esenzione TOSAP: l’Ente case popolari deve pagare la tassa
Un Ente pubblico per le case popolari ha occupato un marciapiede comunale con dei ponteggi per ristrutturare un proprio palazzo concesso in locazione. La Società di Riscossione ha richiesto il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico. L'Ente ha invocato l'esenzione TOSAP, sostenendo di svolgere un'attività di assistenza sociale senza scopi di lucro. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla Società di Riscossione. I giudici hanno stabilito che l'esenzione TOSAP non spetta in automatico solo perché l'ente ha scopi sociali (requisito soggettivo). È necessario che la singola occupazione sia destinata a scopi specifici di assistenza o istruzione (requisito oggettivo). Poiché i lavori di manutenzione derivavano da normali obblighi di affitto e sicurezza del proprietario, l'occupazione non era direttamente assistenziale. L'Ente deve quindi pagare la tassa.
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Rovina di edificio: accordo tra le parti ferma la Cassazione
Un Condominio subisce danni a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti sull'immobile adiacente, di proprietà di una Società. Il Condominio richiede il risarcimento dei danni. In appello, i giudici riconoscono la responsabilità della Società proprietaria per rovina di edificio ai sensi dell'articolo 2053 del Codice Civile. La Società propone ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo amichevole. La Società deposita quindi la formale rinuncia agli atti del giudizio, regolarmente accettata dal Condominio. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo, dichiara l'estinzione del procedimento senza alcuna condanna alle spese di lite.
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