Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo II DEI CONTRATTI IN GENERALE » Capo XII Dell'annullabilità del contratto » Sezione III Dell'azione di annullamento » Art. 1441
Legittimazione
L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge.
L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli