Un'azienda fornitrice ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare, in prededuzione, per i crediti di energia elettrica erogata dopo il fallimento di una società cliente. Il Tribunale ha respinto la domanda escludendo che il curatore potesse vincolare la procedura senza un atto scritto. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che il curatore può subentrare nel contratto di somministrazione anche tramite comportamenti concludenti (facta concludentia). Nel caso specifico, i curatori avevano diffidato il fornitore a riattivare la corrente dopo un distacco per morosità e avevano pagato il debito pregresso. Tali azioni dimostrano la chiara volontà di proseguire il rapporto contrattuale, rendendo il credito successivo meritevole di pagamento prioritario.
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