I Proprietari di un fondo agricolo hanno concesso in locazione il terreno a un'Azienda per realizzare un distributore di carburante. L'efficacia del contratto era subordinata alla condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni amministrative. Ottenuti i permessi, l'Azienda non ha realizzato l'impianto sul terreno concordato, spingendo i Proprietari a chiedere la risoluzione per grave inadempimento e il risarcimento dei danni per lo sradicamento di un agrumeto. La Corte d'Appello ha confermato la risoluzione ma ha negato il risarcimento per mancanza di prove sulla responsabilità dell'Azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dei Proprietari sia quello incidentale dell'Azienda, confermando che il giudizio di legittimità non può tradursi in un nuovo esame dei fatti già valutati dai giudici di merito.
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