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Art. 1356 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1356 Codice Civile

Ritardata assunzione: la prescrizione decorre solo dal giudicato
Un candidato idoneo in una graduatoria concorsuale non ottiene l'assunzione tempestiva poiché l'ente sanitario pubblica illegittimamente un nuovo concorso. Il lavoratore impugna il bando al giudice amministrativo, ottenendo la sospensione cautelare con assunzione con riserva nel 1994 e l'annullamento definitivo nel 2008. Successivamente richiede il risarcimento danni da ritardata assunzione per il periodo antecedente all'ingresso in servizio. I giudici di merito dichiarano il diritto prescritto calcolando i termini dall'assunzione cautelare. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dipendente, stabilendo che il ricorso al TAR interrompe la prescrizione in modo permanente fino al passaggio in giudicato della decisione finale del 2008.
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Contratto di agenzia: no provvigioni senza accordo
La Corte di Cassazione ha stabilito che un promotore finanziario non ha diritto a commissioni per la gestione di prodotti non esplicitamente inclusi nel contratto di agenzia. La mera aspettativa o promessa verbale non è sufficiente a creare un obbligo per l'istituto di credito. Di conseguenza, il recesso dell'agente basato su questa presunta inadempienza è stato ritenuto privo di giusta causa, con condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
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