Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo VII Di alcune specie di obbligazioni » Sezione IV Delle obbligazioni divisibili e indivisibili » Art. 1318
Indivisibilita' nei confronti con gli eredi
L'indivisibilita' opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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