Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo V DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE » Capo II Dell'uso e dell'abitazione » Art. 1022
Abitazione
Chi ha il diritto di abitazione di una casa puo' abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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