Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo V DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE » Capo II Dell'uso e dell'abitazione » Art. 1021
Uso
Chi ha il diritto d'uso di una cosa puo' servirsi di essa e, se e' fruttifera, puo' raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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