Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo II DELLA PROPRIETÀ » Capo I Disposizioni generali » Art. 832
Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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