Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo I DEI BENI » Capo I Dei beni in generale » Sezione II Dei beni immobili e mobili » Art. 817
Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli