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Art. 816 Codice civile

Universalita' di mobili

E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.