Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo I DEI BENI » Capo I Dei beni in generale » Sezione II Dei beni immobili e mobili » Art. 814
Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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