Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo V DELLE DONAZIONI » Capo III Della forma e degli effetti della donazione » Art. 783
Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili e' valida anche se manca l'atto pubblico, purche' vi sia stata la tradizione.
La modicita' deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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