Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo V DELLE DONAZIONI » Capo III Della forma e degli effetti della donazione » Art. 796
Riserva di usufrutto
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di piu' persone, ma non successivamente.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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