Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo V DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA » Capo I Della prescrizione » Sezione IV Del termine della prescrizione » Paragrafo 3 Delle prescrizioni presuntive » Art. 2954
Prescrizione di sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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