Il Progettista ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro Il Committente per il pagamento di prestazioni professionali legate alla progettazione di impianti elettrici. Il Committente ha proposto opposizione eccependo la prescrizione del credito. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione, rilevando che le parti avevano concordato di differire il pagamento al momento dell'effettivo incasso dei fondi da parte dell'ente pubblico appaltante. Di conseguenza, il termine di prescrizione decennale ha iniziato a decorrere solo da tale data. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Committente, confermando la validità dell'accordo di differimento e la tempestività dell'azione di recupero del credito promossa dal Progettista.
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