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Art. 2933 Codice civile

Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo.

Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.