La Corte di Cassazione conferma la legittimità della richiesta di contributi previdenziali a carico di una contribuente qualificata come imprenditore agricolo. La sentenza chiarisce che la registrazione come impresa agricola e l'assenza di altre attività professionali prevalenti sono sufficienti per tale qualifica. Viene inoltre ribadito che, una volta che l'ente previdenziale ha fornito la prova della natura imprenditoriale dell'attività, spetta al contribuente dimostrare il contrario, ad esempio provando l'esercizio di altre attività prevalenti.
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