Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo X DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI » Capo II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi » Sezione II-bis » Art. 2615-ter
Societa' consortili
((Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli