Una società di gestione rifiuti ha chiesto a un ente pubblico socio il pagamento di contributi per spese generali di amministrazione, applicando l'IVA. L'ente pubblico ha contestato l'applicazione dell'IVA. La Corte di Cassazione ha stabilito che questi contributi, previsti dallo statuto e calcolati in base alla quota di capitale sociale, non sono soggetti a IVA. Essi rappresentano "conferimenti" dei soci, non il corrispettivo di specifiche prestazioni di servizi. La sentenza chiarisce la non assoggettabilità all'IVA sui contributi societari quando non c'è un rapporto di scambio.
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