Due società venivano escluse da una società consortile e ne chiedevano la liquidazione delle quote di capitale. La società consortile si opponeva richiamando lo statuto che, rinviando all'articolo 2609 del codice civile, prevedeva l'accrescimento delle quote in favore degli altri soci senza liquidazione. I giudici di merito rigettavano la domanda di rimborso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei soci esclusi. La Suprema Corte ha chiarito che l'interpretazione dello statuto spetta al giudice di merito e che l'esclusione del socio, in presenza di clausole di accrescimento, comporta la perdita della quota a favore degli altri consorziati per compensare la perdita di potere contrattuale della struttura.
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