Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo IX DEI FATTI ILLECITI » Art. 2055
Responsabilita' solidale
Se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita' della rispettiva colpa e dall'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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