Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo VI DEL MATRIMONIO » Capo VI Del regime patrimoniale della famiglia » Sezione II Del fondo patrimoniale » Art. 170
Esecuzione sui beni e sui frutti
((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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