Il caso riguarda l'opposizione a un pignoramento immobiliare promossa da una debitrice. La donna sosteneva che l'immobile pignorato non potesse essere aggredito in quanto inserito in un fondo patrimoniale. Il creditore riteneva invece il debito, derivante da un prestito a una società di persone per pagare fornitori e tasse, inerente ai bisogni familiari poiché l'impresa era l'unica fonte di reddito della famiglia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della debitrice, stabilendo che i debiti contratti nell'esercizio di un'attività d'impresa non si presumono destinati ai bisogni della famiglia. Di conseguenza, i beni del fondo patrimoniale sono protetti da tali pretese creditorie, a meno che il creditore non provi un nesso diretto e immediato con il sostentamento familiare.
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