Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo II DELLE PERSONE GIURIDICHE » Capo II Delle associazioni e delle fondazioni » Art. 15
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.
La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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