Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo I Disposizioni preliminari » Art. 1175
Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((...)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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