Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo VI DELLE SERVITÙ PREDIALI » Capo V Dell'esercizio delle servitù » Art. 1067
Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu'
Il proprietario del fondo dominante non puo' fare innovazioni che rendano piu' gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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