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Art. 1067 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1067 Codice Civile

Servitù di Passaggio: La Cassazione conferma il diritto sul fondo altrui
Un Proprietario chiedeva che il suo immobile fosse dichiarato libero da una servitù di passaggio. L'altro Proprietario sosteneva invece l'esistenza di tale diritto. La Corte d'Appello aveva riconosciuto la servitù di passaggio pedonale, basandosi sulla presenza di opere visibili e permanenti e sull'uso continuato. Il Proprietario soccombente ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'accertamento delle opere e l'uso della servitù. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'esistenza della servitù di passaggio e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali.
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Recinzione abusiva e Limitazione servitù di passaggio: la Cassazione decide
Un Proprietario ha eretto una recinzione che ha causato una limitazione servitù di passaggio, rendendo più difficile l'accesso al terreno del Vicino. Il Vicino ha agito in giudizio per la rimozione. La Corte d'Appello ha accolto la richiesta del Vicino, ritenendo la recinzione illegittima perché rendeva più scomodo l'esercizio della servitù. Il Proprietario ha presentato ricorso in Cassazione contestando la ripartizione delle spese legali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
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Soccombenza reciproca e spese: la Cassazione frena sui costi
Una proprietaria terriera ha citato in giudizio la vicina per violazione di una servitù di passaggio, chiedendo la rimozione di alcune opere o, in subordine, l'ampliamento del passaggio. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta principale ma ha accolto quella subordinata, condannando comunque la proprietaria a pagare i quattro quinti delle spese legali. La donna ha proposto ricorso in Cassazione contestando la ripartizione delle spese e invocando la soccombenza reciproca. La Suprema Corte, ritenendo la questione di particolare rilevanza giuridica, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la decisione alla pubblica udienza della Seconda Sezione Civile per un esame approfondito.
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