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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

Tariffa, non è garanzia della qualità della prestazione
Il notaio, giurista di alta qualificazione che accede alla professione a seguito di una rigorosa selezione e sottoposta a vigilanza e controlli ispettivi anche a fini disciplinari, è un pubblico ufficiale con il compito di attribuire agli atti di cui è autore il carattere di autenticità, assicurandone al contempo la conservazione, l’efficacia probatoria e la forza esecutiva. Il suo intervento, tanto per la consulenza che fornisce in modo imparziale ma attivo alle parti, come per la redazione del documento autentico che ne è il risultato, conferisce all’utente del diritto la sicurezza giuridica e, prevedendo possibili liti, costituisce un elemento indispensabile per la stessa amministrazione della giustizia.
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Notaio, compensi inferiori rispetto alla tariffa
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 3715 dell'14 febbraio 2013
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Prestazione professionale, compenso pattuito
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 3715 dell'14 febbraio 2013
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Notaio, onorario ridotto, illecita concorrenza, esclusione
Per effetto della disciplina introdotta dalla legge di conversione n. 248 del 2006, di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, il notaio che, quand’anche sistematicamente, offra la propria prestazione ad onorari e compensi più contenuti rispetto a quelli derivanti dall’applicazione della tariffa notarile, non pone in essere, per ciò solo, un comportamento di illecita concorrenza, essendone venuta meno la rilevanza sul piano disciplinare della relativa condotta.
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Economia della proposta concordataria e fattibilità
E’ irrilevante, nell’economia della proposta concordataria e della sua fattibilità economica, l’indicazione delle prevedibile misura di soddisfacimento dei creditori. Il sindacato del giudice in ordine al requisito di fattibilità giuridica del concordato deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta.
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Concordato preventivo, regolarità della documentazione
Quanto ai più specifici rilievi concernenti l’obbligo di verifica della regolarità della documentazione, la facoltà di richiedere integrazioni al debitore (innovazione introdotta con il d. lgs.
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Concordato preventivo, convenienza economica
La procedura di concordato preventivo ha natura mista, essendo una parte basata su una previsione di accordo fra le parti, raggiungibile attraverso la prospettazione di una proposta, ma trovando attuazione il detto accordo nell’ambito di una procedura che valga ad assicurare la puntuale indicazione dei dati da parte del debitore, la corretta manifestazione di volontà da parte dei creditori, l’assenza di atti di frode o comunque illecitamente posti in essere dall’imprenditore. In questo quadro è evidentemente rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta, mentre spetta al tribunale il compito di controllare la corretta proposizione ed il regolare andamento della procedura, presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso.
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Concordato preventivo, convenienza della soluzione
I destinatari della proposta di concordato sono i creditori, e ad essi soltanto spetta formulare un giudizio in ordine alla convenienza economica della soluzione prospettata, che a sua volta presuppone una valutazione prognostica in ordine alla fattibilità del piano, e che, conseguentemente, a quest’ultima valutazione resta del tutto estraneo il giudice, nelle varie fasi in cui è potenzialmente chiamato ad intervenire.
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Concordato preventivo, percentuale non vincolante
Quando si tratti di proposta concordatizia con concessione dei beni, la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente l’impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell’imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore, salva l’assunzione di una specifica obbligazione in tal senso. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013
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Concordato preventivo con cessione dei beni
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013
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Concordato preventivo, fattibilità del piano
Il margine di sindacato del giudice sulla fattibilità del piano va stabilito, in via generale, in ragione del contenuto della proposta e quindi della identificazione della causa concreta del procedimento nel senso sopra richiamato. Peraltro, poiché il legislatore non ha imposto aprioristiche predeterminazioni in proposito, ne discende che non è possibile stabilire con una previsione generale ed astratta i margini di intervento del giudice in ordine alla fattibilità del concordato, dovendosi a tal file tener conto delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria.
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Concordato preventivo, creditori, puntuale informazione
161 l. f. ), e quindi il commissario giudiziale prima dell’adunanza per il voto (art.
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Proposta di concordato preventivo, regolazione della crisi
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013
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Concordato preventivo, attestato del professionista
In tema di fattibilità del piano di concordato preventivo, il controllo del giudice non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica dell’attestato del professionista. Ne consegue dunque che, pur non essendo un consulente del giudice, come si desume dal fatto che è il debitore a nominarlo, il professionista attestatore ha le caratteristiche di indipendenza (ulteriormente rafforzate dalle sanzioni penali previste dall’art.
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Fattibilità del piano di concordato preventivo
La fattibilità del piano di concordato preventivo non va confusa con la convenienza della proposta, vale a dire con il giudizio di merito sottratto al Tribunale (salva l’ipotesi di cui all’art. 180, quarto comma, l. f. , come modificato dal D. L. 2012/83), così come analogamente non può essere identificata con una astratta verifica in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo, anche se in qualche misura da questi possa dipendere.
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Concordato preventivo, riflessi pubblicistici
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013
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Dichiarazione di fallimento, accertamento del credito
6 l. f. stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell’istante.
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Rapporto tra concordato preventivo e fallimento
Deve ritenersi che il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggi come un fenomeno di conseguenzialità (eventuale del fallimento, all’esito negativo della procedura di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti. La conseguenzialità logica tra le due procedure non si traduce dunque in una conseguenzialità procedimentale, ferma restando la connessione fra l’eventuale decreto di rigetto del ricorso per concordato e la successiva conseguenziale sentenza di fallimento, anche se non emessa contestualmente al primo provvedimento, dovendosi in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l’impugnazione della sentenza di fallimento.
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Riunione dei procedimenti, anche in sede di legittimità
E’ sufficiente per consentire al giudice, anche in sede di legittimità, di decidere discrezionalmente per la riunione dei procedimenti quando la trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, ovvero siano ravvisabili ragioni di economia processuale, ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale della controversia.
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Fallimento, il curatore è terzo e non parte
Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati dall’art.
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