Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1388/2024 R.G.,
proposto da
NOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domiciliat a come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa quale mandataria RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore di area NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliata come da indirizzo pec indicato, per procura in su foglio separato allegato al controricorso,
-controricorrente -ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza n. 4532/2023 della CORTE d’APPELLO di Napoli pubblicata il 25.10.2023;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.11.2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Fideiussione -Scadenza dell’obbligazione principale -Liberazione del fideiussore Deroga
ad. 19.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.11.2003 NOME COGNOME evocava in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (d’ora innanzi indicata come BNL s.p.a.) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una procedura esecutiva immobiliare nella quale l’istituto di credito era intervenuto. Si costituiva la banca contestando la domanda e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore al pagamento di somme dovute a titolo di rimborso di due contratti di finanziamento, da lui garantiti.
Infatti, a seguito dell’erogazione di circa euro 2.582.000 in favore di RAGIONE_SOCIALE, con contratto del 2.6.1992, NOME COGNOME aveva assunto in solido con la produttrice (art. 12), l’obbligo di pagare sorte capitale e interessi; allo stesso modo, versato da BNL alla RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 2.840.000, con contratto di finanziamento dell’11 novembre 1992, NOME COGNOME si era impegnato, in solido con la produttrice (art. 15), al pagamento di capitale e interessi. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 3.7.2013 dava atto della sussistenza della garanzia prestata dall’attore in favore della banca nell’ambito dei finanziamenti del 2.6.1992 e dell’11.11.1992 e dell’erogazione delle somme, ma, in dispositivo, rigettava sia la domanda principale, sia quella riconvenzionale.
Avverso tale sentenza proponeva appello BNL s.p.a. ritenendo illogico il rigetto della domanda riconvenzionale alla luce del tenore della motivazione della sentenza impugnata. Si costituiva NOME COGNOME contestando i motivi di impugnazione e spiegando appello incidentale. L’appellato/appellante incidentale reiterava, in via subordinata, tutte le richieste già formulate in primo grado. Nel corso del giudizio BNL s.p.a. otteneva, con ordinanza del 19.12.2013, il sequestro conservativo sui beni di NOME COGNOME in quanto quello precedentemente ottenuto in primo grado era divenuto inefficace a seguito della sentenza sfavorevole.
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 21.6.2018 accoglieva l’appello principale e, in riforma della sentenza del Tribunale, condannava NOME COGNOME al pagamento della somma di euro 5.422.797,43,
oltre interessi dalla domanda all’effettivo soddisfo; rigettava l’appello incidentale.
Proposto da NOME COGNOME ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, con ordinanza n. 9862/2020 questa Corte annullò la sentenza impugnata.
Osservò la Corte che il giudice di secondo grado non si era confrontato in modo corretto con il disposto dell’articolo 1957 cod. civ., là dove aveva esaminato il contenuto degli articoli 12 e 15 dei due contratti versati in atti i quali, con dettato del tutto sovrapponibile, prevedevano che “i signori NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sono responsabili, nei confronti della Sezione, dell’osservanza di tutti gli obblighi dalla stessa assunti con il presente atto e, in particolare, del puntuale integrale pagamento della somma capitale, degli interessi ai tassi sopra indicati, delle spese e accessori”. Tale clausola era stata interpretata dalla corte territoriale come rinuncia del garante NOME COGNOME al beneficium excussionis , essendosi lo stesso obbligato al pagamento integrale dell’obbligazione, in solido con la debitrice principale. Secondo la corte territoriale la clausola avrebbe previsto una deroga implicita al disposto dell’articolo 1957 cod. civ., così legittimando la banca, in presenza di più coobbligati in solido, e “senza l’imposizione di un ordine di escussione”, ad agire nei confronti del garante, ritenuto il soggetto maggiormente solvibile.
Notò la Corte che tale assunto evidenziava un travisamento delle norme rilevanti in parte qua e, segnatamente, della disciplina di cui all’articolo 1957 c.c., nonché di quella relativa al beneficium excussionis : la Corte d’appello, pertanto, sulla base di un error iuris , aveva disatteso l’eccezione di decadenza dall’azione formulata ai sensi dell’articolo 1957 cod. civ. dal ricorrente. La deroga alla disciplina dettata da tale disposizione, invece, non si sarebbe potuta ritenere implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con la applicazione dell’articolo 1957 cod. civ. La possibilità di escludere il beneficium excussionis non interferisce invero con la previsione di cui all’articolo 1957 c.c., in base alla quale il fideiussore è liberato
quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione.
La Corte, in accoglimento del primo motivo, annullò la decisione, stabilendo che ‘il giudice di rinvio valuterà l’operatività della decadenza, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., e se il termine previsto da tale norma risulti rispettato o sospeso, prescindendo dalla mera previsione della solidarietà con il debitore principale e della assenza di beneficium excussionis ‘.
La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 4532/2023, pubblicata il 25.10.2023, a seguito di riassunzione da parte di BNL s.p.a., del procedimento nei confronti di NOME COGNOME e proseguito nei confronti di NOME COGNOME erede di quest’ ultimo, ha accolto la domanda svolta dalla prima, condannando NOME COGNOME al pagamento di euro 5.422.797,43 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e dichiarata abbandonata la domanda di risarcimento del danno in origine proposta da NOME NOME COGNOME con l’aggravio delle spese per le diverse fasi del giudizio.
Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorre NOME COGNOME sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso BNL RAGIONE_SOCIALE.pRAGIONE_SOCIALE e per essa quale sua mandataria RAGIONE_SOCIALE spiegando a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dal ricorrente principale denunciata la ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1957 c.c. e 324 e 394 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 e n. 4 c.p.c.’
Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello, chiamata a verificare l’operatività e la sussistenza dei presupposti della deroga all’art. 1957 cod. civ., l’ha nuovamente riconosciuta, poiché ‘alla luce delle specifiche disposizioni contrattuali contenute n ei contratti di finanziamento allegati’ (cfr. pag. 12 sentenza gravata), ‘va esclusa nel caso di specie l’operatività del termine di decadenza di sei mesi disciplinato dall’art.1957 c.c., risultando lo stesso
implicitamente derogato dalla volontà contrattuale delle parti’ (cfr. pag. 14 sentenza gravata), ‘in entrambi i contratti di finanziamento stipulati tra la BNL, le società di produzione e i garanti (tra cui NOME COGNOME), questi ultimi si sono impegnati ad adempiere a richiesta della Banca creditrice, senza sollevare alcuna eccezione nei suoi confronti, fino al completo soddisfacimento della pretesa creditoria’ (cfr. pag. 13 sentenza gravata).
La Corte d’appello in sede di rinvio ha valorizzato, ai fini della deroga implicita all’art. 1957 cod. civ. gli artt. 13 e 16, rispettivamente, del contratto di finanziamento del 2.6.1992 e dell’11.11.1992. Sennonché, nel pervenire alla sua decisione la corte territoriale ha valorizzato profili diversi da quelli afferenti alla solidarietà ed al beneficium excussionis di cui agli artt. 12 e 15 dei predetti contratti già presi in esame dalla sentenza della stessa Corte d’appello ed annullata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9862/2020, dal cui perimetro la sentenza oggi impugnata si è discostata. Infatti, in base all’ordinanza di annullamento l’indagine del giudice del rinvio era limitata alla verifica della sussistenza di fatto dei presupposti richiesti dall’art. 1957 c.c. e , quindi, se nel caso in esame vi fossero, o meno, i presupposti di fatto perché si fosse concretizzata la decadenza di BNL ex art. 1957 cod. civ., verificando lo stato del termine e la sua eventuale sospensione. Diversamente, la Corte d’appello sulla base di una nuova interpretazione dei contratti ha con cluso per la preliminare esclusione dell’operatività dell’art. 1957 cod. civ., mentre la Corte di cassazione non aveva rimesso al giudice del rinvio il potere di verificare l’esistenza di una rinuncia dei garanti a valersi della decadenza ex art. 1957 cod. civ.
Così facendo la corte territoriale ha violato l’art. 394 cod. proc. civ., per aver esteso l’indagine a profili ulteriori rispetto a quanto stabilito nell’ordinanza di annullamento, che aveva già esaminato la pretesa deroga implicita all’art. 1957 cod. civ., nonché l’art. 324 cod. proc. civ. pe r il giudicato implicito interno.
Il motivo è fondato.
2.1. È stato ripetutamente affermato da questa Corte che ‘ I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme
di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (v. Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17240; sez. lav., 24 ottobre 2019, n. 27337; sez. II, 14 gennaio 2020, n. 448). In senso analogo, per l’ipotesi di annullamento per violazi one o falsa applicazione di norme di diritto, ‘ il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo ‘ (v. Cass., sez. I, 30 novembre 2023, 33346; sez. II, 2 febbraio 2024, n. 3150; sez. III, 28 febbraio 2024, n. 5253).
2.2. Con l’ordinanza n. 9862/2020, con cui è stato disposto l’annullamento della sentenza n. 3065/2018 della Corte d’appello di Napoli, è stato osservato che il giudice di secondo grado non si era confrontato in modo corretto con il disposto dell’articolo 1957 cod. civ., là dove aveva esaminato il contenuto degli articoli 12 e 15 dei due contratti versati in atti i quali, con dettato del tutto sovrapponibile, prevedono che “i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono responsabili, nei confronti della Sezione, dell’osservanza di tutti gli obblighi dalla stessa assunti con il presente atto e, in particolare, del puntuale integrale pagamento della somma capitale, degli interessi ai tassi sopra indicati, delle spese e accessori”.
Tale clausola era stata interpretata dalla Corte territoriale come rinuncia del garante NOME Tenore COGNOME al beneficium excussionis , essendosi lo stesso obbligato al pagamento integrale dell’obbligazione, in solido con la debitrice principale. Secondo la Corte territoriale la clausola avrebbe previsto una deroga implicita al disposto dell’articolo 1957 cod. civ., che avrebbe legittimato la banca, in presenza di più coobbligati in solido, e “senza l’imposizione di un ordine di escussione”, ad agire legittimamente nei confronti del garante, ritenuto il soggetto maggiormente solvibile.
Secondo l’ordinanza ‘tale assunto evidenzia un travisamento delle norme rilevanti in parte qua e, segnatamente, della disciplina di cui all’articolo 1957 c.c., nonché di quella relativa al beneficium excussionis; la Corte d’Appello, pertanto, sulla base di un error iuris , ha disatteso l’eccezione di decadenza dall’azione formulata ai sensi dell’articolo 1957 c.c. dall’odierno ricorrente: la solidarietà tra garanti e debitori principali, prevista dalla clausola contrattuale, comporterebbe, secondo la Corte territoriale, anche una implicita rinuncia alla facoltà dei garanti di avvalersi dell’eccezione di decadenza ai sensi dell’articolo 1957 c.c. In realtà, la deroga alla disciplina dettata da tale disposizione, non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con la applicazione dell’articolo 1957 c.c. La possibilità di escludere il beneficium excussionis non interferisce invero con la previsione di cui all’articolo 1957 c.c., in base alla quale il fideiussore è liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione’.
Conseguentemente, la Corte dispose: ‘la decisione va annullata sul punto; il giudice di rinvio valuterà l’operatività della decadenza, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., e se il termine previsto da tale norma risulti rispettato o sospeso, prescindendo dalla mera previsione della solidarietà con il debitore principale e della assenza di beneficium excussionis’.
2.3 L’ordinanza di annullamento evidenziò come gli elementi di fatto presi a riferimento per la valutazione, gli artt. 12 e 15 dei due contratti di finanziamento,
non permettessero di sostenere la ritenuta deroga all’art. 1957 cod. civ., così definendo il perimetro di valutazione affidato al giudice del rinvio.
Per contro, il giudice del rinvio ha inteso l’espressione ‘valuterà l’operatività della decadenza, ai sensi dell’articolo 1957 c.c.’ come possibilità di rivalutazione complessiva della ricorrenza all’interno dei contratti di altri eventuali indici in grado di supportare la deroga alla norma. Di qui, la valorizzazione degli artt. 13 e 16, nei quali è previsto che ‘Nessuna eccezione potranno sollevare la Produttrice e i sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualsiasi sede e per qualsiasi causa nei confronti della Sezione, fino a quando il credito di questa non sia stato completamente soddisfatto’.
Tuttavia, l’ordinanza di annullamento quando si è espressa nel senso che il giudice del rinvio ‘valuterà l’operatività della decadenza, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., e se il termine previsto da tale norma risulti rispettato o sospeso, prescindendo dalla mera previsione della solidarietà con il debitore principale e della assenza di beneficium excussionis ‘, non ha inteso consentire l a verifica dell ‘operatività della deroga in termini generali, ma , muovendo da un perimetro dato dagli artt. 12 e 15, ha r imesso al giudice del rinvio di verificare ‘se il termine previsto da tale norma risulti rispettato o sospeso, prescindendo dalla mera previsione della solidarietà con il debitore principale e della assenza di beneficium excussionis ‘.
La RAGIONE_SOCIALE ha invero ben delimitato il perimetro valutativo assegnato al giudice del rinvio, da quest’ultimo tuttavia non rispettato .
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento , sia dei motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale ( con i quali si denuncia ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., la ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1957, 1363 e ss., 1346 c.c.’; ai sensi dell’art. 360, comma primo nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1321, 1326, 1376, 1965 c.c.’.; ai sensi dell’art. 360, comma primo nn. 3 e 5, cod. pr oc. civ., la ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1304, comma I, e 1965 c.c.’ ) sia del ricorso incidentale subordinato ( con cui BNL
s.p.a. denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per aver la Corte d’appello rigettato l’eccezione di giudicato sollevata nel corso del giudizio di rinvio ).
Attesa la fondatezza nei suindicati termini del ricorso principale va disposta la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d ‘A ppello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, valutando con riferimento all’eccepita decadenza, ai sensi dell’articolo 1957 cod. civ., se il termine previsto da tale norma risulti rispettato o sospeso, prescindendo dalla mera previsione della solidarietà con il debitore principale e della assenza di beneficium excussionis .
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso del ricorso principale nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della