L’ordinanza in esame offre un’importante lezione su quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale dalla Corte di Cassazione. Attraverso questa decisione, i giudici supremi ribadiscono i confini del proprio sindacato, in particolare riguardo al presunto vizio di motivazione e alle condizioni che precludono l’applicazione di istituti premiali come la particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio i principi di diritto applicati.
I Fatti del Caso
Una signora veniva condannata in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello per reati contro la fede pubblica, specificamente per le fattispecie previste dagli articoli 110, 477 e 484 del codice penale. La pena inflitta era di sette mesi di reclusione. Non accettando la decisione di secondo grado, la ricorrente decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Vizio di Motivazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
Il principale argomento difensivo si concentrava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione della sentenza impugnata. Secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nella valutazione dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione di commettere l’illecito. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente respinto tale argomentazione, etichettando il motivo come ‘manifestamente infondato’.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che il vizio di motivazione, per essere rilevante in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 del codice di procedura penale, deve consistere in un’evidente contraddizione tra il ragionamento del giudice e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nella stessa sentenza. Non si tratta, quindi, di una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere la valutazione delle prove, ma di un controllo sulla coerenza e logicità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta corretta e priva di vizi logici.
Un altro punto cruciale della decisione riguarda l’implicita richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha sottolineato che, nel corso di un quinquennio, la condotta della ricorrente era stata ritenuta ‘abituale’. Questa abitualità costituisce, per legge, un ostacolo insormontabile all’applicazione del beneficio menzionato. La motivazione della Corte territoriale, che escludeva tale beneficio proprio in ragione della serialità del comportamento, è stata giudicata ‘congrua’, escludendo così qualsiasi violazione di legge.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia riafferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un pretesto per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, ma deve basarsi su vizi specifici e chiaramente individuabili nella sentenza impugnata. Inoltre, viene ribadita l’importanza della ‘non abitualità’ del comportamento come requisito essenziale per poter accedere a istituti premiali quali la particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al vizio di motivazione, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello era logica, coerente e non presentava i difetti censurabili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Cosa si intende per ‘vizio di motivazione’ secondo la Corte?
Secondo la Corte, il vizio di motivazione che può essere fatto valere in Cassazione è quello che emerge da un palese contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel medesimo provvedimento. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
Perché alla ricorrente non è stato concesso il beneficio della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.)?
Il beneficio non è stato concesso perché la sua condotta è stata ritenuta ‘abituale’ nel corso di un quinquennio. L’abitualità del comportamento illecito è una condizione che, per legge, esclude l’applicabilità dell’art. 131-bis del codice penale.