Il mondo delle start-up innovative è dinamico e ricco di opportunità, ma anche di sfide legali. Una delle agevolazioni più significative per queste imprese riguarda l’esenzione dal fallimento, un regime di favore pensato per proteggere le nuove realtà imprenditoriali. Tuttavia, la corretta interpretazione dei termini di questa esenzione fallimento start-up innovativa ha generato incertezze. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un chiarimento decisivo, stabilendo da quale momento decorre il periodo di protezione.
Il Contesto: Una Start-up e la Richiesta di Fallimento
Il caso ha riguardato un’Azienda Ricorrente, una società che operava nel settore delle start-up innovative. Questa azienda è stata costituita nel novembre 2013. Solo successivamente, nel giugno 2016, ha ottenuto l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative. Nel luglio 2019, un Creditore ha presentato istanza di fallimento contro l’Azienda Ricorrente. I legali dell’azienda hanno contestato la dichiarazione di fallimento, sostenendo che il periodo di cinque anni di esenzione dal fallimento dovesse iniziare dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, e non dalla data di costituzione.
Il Regime di Favore per la Start-up Innovativa
La normativa italiana, in particolare il Decreto Legge n. 179 del 2012 (noto come “Decreto Crescita-bis”), ha introdotto una disciplina specifica per le start-up innovative. Queste sono società di capitali che sviluppano o commercializzano prodotti o servizi ad alto valore tecnologico. L’obiettivo della legge è promuovere l’innovazione e sostenere la crescita di nuove imprese. Tra i benefici previsti, spicca l’esenzione dalle procedure concorsuali (cioè le procedure legali per gestire la crisi di un’impresa in difficoltà finanziaria, come il fallimento), sostituite da procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Questa esenzione fallimento start-up innovativa è, però, circoscritta nel tempo.
Quando Inizia il Termine per l’Esenzione Fallimento Start-up Innovativa?
Il punto cruciale della controversia riguardava il dies a quo (il giorno dal quale inizia a decorrere un termine legale) per il calcolo del periodo di esenzione. L’articolo 25 del decreto legge stabilisce che una società può qualificarsi come start-up innovativa se è stata “costituita da non più di sessanta mesi” (cinque anni). L’Azienda Ricorrente interpretava questa norma nel senso che il termine dovesse decorrere dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, il registro pubblico dove le imprese devono iscriversi per esistere legalmente e per rendere pubbliche le informazioni principali sulla loro attività. Il Creditore e i giudici di merito, invece, ritenevano che il termine partisse dalla data di costituzione della società.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Esenzione Fallimento Start-up Innovativa
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Azienda Ricorrente, confermando la decisione dei giudici precedenti. La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un’interpretazione letterale, logica e teleologica (cioè basata sullo scopo della norma) della legge. Ha sottolineato che l’articolo 25 del decreto legge fa esplicito riferimento alla data di “costituzione” della società. La costituzione segna la nascita legale dell’impresa, mentre l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese è una condizione necessaria per beneficiare del regime di favore, non per determinarne la durata. La Cassazione ha ribadito che le norme che prevedono esenzioni da regimi generali (come l’esenzione dal fallimento) devono essere interpretate in modo rigoroso. L’intento del legislatore è favorire le imprese realmente “nuove” nella loro fase di avviamento e crescita, e il termine di cinque anni dalla costituzione è considerato congruo per questo scopo. Pertanto, la data di costituzione è il vero dies a quo per l’applicazione dell’esenzione fallimentare.
Le Conclusioni: L’Esenzione Fallimento Start-up Innovativa e le Sue Conseguenze
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha posto fine a ogni dubbio interpretativo. Il ricorso dell’Azienda Ricorrente è stato rigettato. La sentenza ha stabilito in modo definitivo che il termine quinquennale di non assoggettabilità al fallimento per una start-up innovativa decorre dalla data di costituzione della società. Nel caso specifico, l’Azienda Ricorrente, costituita nel 2013, aveva superato i cinque anni dalla sua nascita quando è stata dichiarata fallita nel 2019. Di conseguenza, non poteva più beneficiare del regime di esenzione fallimento start-up innovativa. L’azienda è stata anche condannata al pagamento delle spese legali del giudizio. Questa decisione sottolinea l’importanza per le start-up di monitorare attentamente la propria data di costituzione per non perdere i benefici previsti dalla legge.
Da quando decorre il periodo di esenzione dal fallimento per una start-up innovativa?
Il periodo di esenzione quinquennale decorre dalla data di costituzione della società, non dalla sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative.
Qual è la durata del regime di favore per le start-up innovative riguardo al fallimento?
Il regime di favore che esclude la fallibilità dura per i primi cinque anni dalla data di costituzione della società.
Cosa succede se una start-up innovativa perde i requisiti o supera i cinque anni dalla costituzione?
Se la start-up innovativa perde i requisiti previsti dalla legge o supera il termine di cinque anni dalla sua costituzione, cessa di applicarsi il regime di favore e la società può essere soggetta alle normali procedure concorsuali, incluso il fallimento.