La gestione di una società può generare forti contrasti tra i soci, specialmente quando si tratta di verificare l’uso del denaro comune. Spesso gli statuti contengono accordi per risolvere le liti fuori dai tribunali. Tuttavia, la clausola compromissoria societaria (l’accordo con cui si affida una lite a giudici privati chiamati arbitri) deve rispettare regole severe per essere valida. La Corte di Cassazione ha chiarito che se la clausola non affida la nomina degli arbitri a un soggetto esterno, l’accordo è nullo. Questa regola protegge l’imparzialità della decisione e garantisce che nessun socio possa influenzare la scelta dei giudici privati.
Il caso: la lite tra il socio e l’amministratrice
Un socio accomandante (il socio che risponde dei debiti nei limiti della propria quota e non amministra) ha avviato una causa contro l’amministratrice di una società di intermediazione immobiliare. L’amministratrice aveva smesso di inviare i bilanci annuali e i conti dei profitti e delle perdite. Inoltre, la stessa rifiutava di fornire chiarimenti sulle provvigioni maturate e impediva la consultazione dei libri contabili. Il socio ha chiesto al tribunale di ordinare il rendiconto della gestione (la presentazione del dettaglio delle entrate e delle uscite) e di condannare l’amministratrice a pagare gli utili spettanti.
L’amministratrice si è difesa richiamando lo statuto della società. L’atto costitutivo conteneva infatti una clausola che imponeva di risolvere ogni lite tramite un arbitrato irrituale (un procedimento privato in cui gli arbitri decidono senza le formalità della legge). Secondo questa clausola, ciascuna parte doveva nominare un arbitro e i due arbitri avrebbero scelto il terzo. Il Tribunale ha dato ragione al socio, ma la Corte d’appello ha ribaltato la decisione, dichiarando la causa improponibile davanti al giudice ordinario a causa della presenza della clausola arbitrale.
Perché la nomina degli arbitri deve spettare a un terzo
La legge italiana prevede una tutela fondamentale per garantire l’imparzialità degli arbitri nelle liti societarie. L’articolo 34 del decreto legislativo numero 5 del 2003 stabilisce che le clausole arbitrali devono conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società. Questa disposizione è inderogabile (non può essere modificata dalla volontà delle parti) perché risponde a un principio di ordine pubblico. La terzietà di chi sceglie gli arbitri assicura che il giudizio sia equo e non influenzato dai rapporti di forza interni alla compagine sociale. Se la clausola attribuisce il potere di nomina ai soci stessi, essa è colpita da nullità.
Le motivazioni della Cassazione sulla clausola compromissoria societaria
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del socio e ha dichiarato nulla la clausola compromissoria societaria contenuta nello statuto. I giudici hanno chiarito che la riforma del 2003 si applica anche alle società di persone, come le società in accomandita semplice. La legge si applica anche all’arbitrato irrituale.
La Corte ha spiegato che l’entrata in vigore della nuova legge ha determinato una nullità sopravvenuta (la perdita di validità di un accordo originariamente valido) per tutte le clausole stipulate prima del 2003 che non rispettano il requisito del terzo designatore. Non è possibile convertire la clausola nulla in un arbitrato comune. L’esigenza di assicurare l’imparzialità dei giudici privati prevale sulla vecchia volontà dei soci. Di conseguenza, la clausola dello statuto della società è diventata inefficace dal momento dell’entrata in vigore della riforma.
Le conclusioni sul diritto del socio al giudice ordinario
La decisione della Cassazione stabilisce un principio fondamentale per la tutela dei soci di minoranza. Quando la clausola per l’arbitrato è nulla, i soci riacquistano il diritto di rivolgersi al giudice ordinario dello Stato per far valere le proprie ragioni. Il socio accomandante ha quindi il diritto di chiedere il rendiconto e il pagamento degli utili direttamente al tribunale.
La Cassazione ha cassato (annullato) la sentenza della Corte d’appello e ha rinviato la causa a un nuovo collegio di giudici. Il nuovo giudice dovrà esaminare il merito della vicenda e quantificare le somme che l’amministratrice deve restituire alla società e al socio. Questa pronuncia conferma che la trasparenza societaria non può essere ostacolata da accordi arbitrali illegittimi.
Cosa succede se la clausola arbitrale dello statuto non prevede un terzo per nominare gli arbitri?
La clausola è nulla e inefficace, quindi i soci possono rivolgersi direttamente al giudice ordinario per risolvere le loro controversie.
La regola sulla nomina degli arbitri da parte di un terzo si applica anche alle s.a.s.?
Sì, la Cassazione ha confermato che questa tutela si applica anche alle società di persone e non solo alle società di capitali.
Cosa accade alle clausole arbitrali scritte prima della riforma del 2003?
Se non prevedono la nomina degli arbitri da parte di un soggetto esterno alla società, diventano nulle per nullità sopravvenuta.