Un socio amministratore stipulava un accordo privato con l'altro socio per dimettersi e cedere le proprie quote, regolando i rapporti di dare e avere. L'erede del socio chiedeva poi la condanna della società al pagamento delle somme previste dall'accordo, sostenendo che vi fosse stata una ratifica implicita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'accordo era un negozio privato tra soci estraneo alla società. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che la controversia rientrava pienamente nella clausola compromissoria societaria prevista dallo statuto, la quale devolveva ad arbitri privati qualsiasi lite tra i soci, e che la proposizione di una domanda riconvenzionale subordinata non comportava la rinuncia a tale clausola.
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