Fatto di lieve entità: quando la continuità dello spaccio esclude l’attenuante
La recente sentenza n. 44/2025 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri per escludere il fatto di lieve entità nei reati legati agli stupefacenti. La Suprema Corte ha stabilito che una valutazione complessiva della condotta, che tenga conto della sua sistematicità e del ruolo dell’imputato nel mercato della droga, è fondamentale per negare l’applicazione della più mite fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
I fatti del processo
Quattro individui venivano condannati in primo e secondo grado per reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo. La Corte di Cassazione, in una precedente pronuncia, aveva annullato con rinvio la sentenza d’appello, chiedendo ai giudici di rivalutare se le condotte potessero rientrare nell’ipotesi del fatto di lieve entità.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, pur rideterminando le pene in senso più favorevole, confermava la condanna per il reato ordinario (art. 73, comma 1), escludendo nuovamente l’ipotesi attenuata. Contro questa nuova decisione, i quattro imputati proponevano nuovamente ricorso per cassazione.
I motivi del ricorso e l’esclusione del fatto di lieve entità
I ricorrenti lamentavano principalmente due aspetti:
- Errata esclusione del fatto di lieve entità: Secondo le difese, la Corte d’Appello non si era attenuta ai principi indicati dalla Cassazione, valorizzando ancora la ripetitività degli episodi e l’ingente quantitativo di droga, senza considerare altri elementi favorevoli.
- Trattamento sanzionatorio: Si contestava l’entità della pena, ritenuta eccessiva rispetto ai fatti contestati.
Un ricorrente, in particolare, evidenziava una presunta disparità di trattamento rispetto a una coimputata, considerata la ‘regina’ dell’operazione, a cui era stata riconosciuta l’ipotesi lieve nonostante una posizione simile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati e rigettato quello del quarto, fornendo una motivazione dettagliata e di grande interesse giuridico.
Innanzitutto, la Cassazione ha chiarito la portata dei poteri del giudice del rinvio. Quando una sentenza viene annullata per un vizio di motivazione (e non per violazione di legge), il giudice del rinvio non è vincolato, ma deve compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio. L’unico limite è non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici dalla Cassazione. In questo caso, la Corte d’Appello ha legittimamente riesaminato tutti gli elementi e, con una motivazione rinnovata, ha escluso la lieve entità.
La valutazione complessiva per escludere il fatto di lieve entità
La Corte ha confermato la correttezza della decisione impugnata, in linea con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sentenza Murolo). Per determinare se un fatto sia di lieve entità, non basta guardare a un singolo elemento, ma è necessaria una valutazione globale di tutti gli indicatori qualitativi e quantitativi. Nel caso di specie, sono stati considerati decisivi:
- Le plurime cessioni di sostanze stupefacenti.
- La diversa natura delle sostanze (eroina, cocaina, ecc.).
- Il numero degli acquirenti.
- I quantitativi non modesti.
- La reiterazione nel tempo (per un imputato, le cessioni coprivano un arco temporale di quasi un anno e mezzo).
Questi elementi hanno permesso di inquadrare le condotte non come episodi isolati, ma come parte di una gestione strutturata di una ‘piazza di spaccio’, in cui gli imputati avevano ruoli di spicco.
La questione del trattamento sanzionatorio
Anche le doglianze sulla pena sono state respinte. La pena base era stata fissata in misura molto vicina al minimo edittale, e in tali casi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata. Per quanto riguarda il ricorrente che lamentava la disparità di trattamento, la Corte ha sottolineato che la sua posizione era diversa: egli era un fornitore di altri spacciatori, con una ‘ampia e comprovata capacità’ di diffondere lo stupefacente in modo non episodico, configurandosi come un punto di riferimento per i pusher locali.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio consolidato: l’applicazione dell’ipotesi del fatto di lieve entità non è automatica e richiede un’attenta ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto. Una condotta caratterizzata da sistematicità, professionalità e un ruolo non marginale nel panorama dello spaccio locale impedisce di qualificare il fatto come lieve, anche in assenza di sequestri di quantitativi eccezionali. La decisione conferma, inoltre, l’ampia autonomia del giudice del rinvio nel ricostruire il quadro probatorio a seguito di un annullamento per vizio di motivazione.
Quali sono i poteri del giudice del rinvio dopo un annullamento della Cassazione per vizio di motivazione?
Quando l’annullamento è dovuto a un vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha il potere di compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio, con l’unico limite di non fondare la nuova decisione sui medesimi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione.
Quali criteri determinano l’esclusione del ‘fatto di lieve entità’ nello spaccio di droga?
L’esclusione del ‘fatto di lieve entità’ dipende da una valutazione globale di tutti gli indicatori. Elementi decisivi sono la pluralità delle cessioni, la diversità delle sostanze, il numero di acquirenti, i quantitativi non modesti e la reiterazione nel tempo, che insieme possono delineare una gestione strutturata e non occasionale dell’attività di spaccio.
Quando un giudice deve motivare in modo dettagliato la determinazione della pena?
Una motivazione specifica e dettagliata sulla quantità della pena è necessaria soprattutto quando questa si discosta significativamente dal minimo edittale, superando la misura media. Se la pena è fissata in una misura assai prossima al minimo, è sufficiente una motivazione più sintetica, come il riferimento alla ‘congruità’ della pena.