Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel mondo degli appalti pubblici: la responsabilità solidale appalti delle società a totale partecipazione pubblica. La questione è se queste entità, note come società in house, possano essere equiparate alla Pubblica Amministrazione e godere quindi dell’esenzione dalla responsabilità per i crediti dei lavoratori dell’impresa appaltatrice. La risposta della Suprema Corte è netta e consolida un principio fondamentale per la tutela dei lavoratori.
I Fatti del Caso: Lavoratori non Pagati e il Ricorso al Giudice
Il caso ha origine dalla richiesta di un gruppo di lavoratori, impiegati come operatori ecologici da una cooperativa, di ottenere il pagamento dei loro crediti retributivi. La loro datrice di lavoro, un’impresa appaltatrice, era inadempiente. I lavoratori hanno quindi agito in giudizio contro la società committente, una S.p.A. interamente partecipata da enti pubblici che aveva affidato alla cooperativa i servizi di manutenzione.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno dato ragione ai lavoratori, condannando la società committente, in solido con l’appaltatrice, al pagamento delle somme dovute. La società pubblica ha però impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo la propria estraneità a tale obbligo.
La Questione Giuridica: Società Pubblica Equivale a Pubblica Amministrazione?
Il fulcro del ricorso verteva sull’interpretazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. Questa norma, che istituisce la responsabilità solidale tra committente e appaltatore, prevede un’esplicita esclusione per le Pubbliche Amministrazioni. La società ricorrente, essendo una società in house providing a capitale interamente pubblico, sosteneva di dover essere assimilata a una PA e, di conseguenza, esentata da tale responsabilità. A suo avviso, l’applicazione della norma avrebbe comportato un ingiusto doppio pagamento a carico del bilancio pubblico.
La responsabilità solidale appalti secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso, confermando le sentenze dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno chiarito che, nonostante la partecipazione pubblica e l’applicazione del Codice dei contratti pubblici, una società in house non perde la sua natura di soggetto di diritto privato. La partecipazione pubblica non trasforma la natura giuridica della società, che resta disciplinata dalle norme del codice civile e dal diritto privato, salvo specifiche deroghe di legge.
Le motivazioni della Corte
La decisione si fonda su un principio consolidato, sia nella giurisprudenza civile che amministrativa. La Corte ha ribadito che l’esclusione dalla responsabilità solidale appalti è una norma di stretta interpretazione, applicabile solo alle Pubbliche Amministrazioni definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Le società a partecipazione pubblica, incluse quelle in house, non rientrano in questa categoria.
La differente regolamentazione, spiega la Corte, non è irragionevole. Nelle procedure di evidenza pubblica seguite dalle P.A., la tutela del lavoratore è già assicurata in fase di scelta del contraente. I soggetti privati, invece, non hanno gli stessi vincoli, e la legge prevede una garanzia aggiuntiva per i lavoratori attraverso la responsabilità del committente.
La Corte ha sottolineato che le società in house restano società per azioni, soggette alle regole privatistiche. Pertanto, agli appalti affidati da queste società si applica la disciplina “privatistica” della solidarietà, poiché non è né esclusa dalla legge né in contrasto con lo schema giuridico di diritto privato adottato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un importante principio di tutela per i lavoratori impiegati negli appalti affidati da società a partecipazione pubblica. Stabilisce in modo inequivocabile che la natura di società in house non costituisce uno scudo contro la responsabilità solidale appalti. I committenti pubblici, organizzati in forma societaria, devono quindi adottare le medesime cautele dei committenti privati per verificare l’affidabilità e la solvibilità delle imprese appaltatrici, essendo direttamente responsabili per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Una società “in house”, interamente posseduta da enti pubblici, è considerata Pubblica Amministrazione ai fini dell’esclusione dalla responsabilità solidale negli appalti?
No, la Corte ha stabilito che le società in house, pur essendo organismi di diritto pubblico, restano società per azioni soggette alle regole privatistiche. L’esclusione dalla responsabilità solidale è riservata espressamente solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto.
L’applicazione del Codice degli appalti pubblici a una società in house la esonera dalla responsabilità solidale verso i lavoratori dell’appaltatore?
No, la circostanza che al contratto si applichi il Codice degli appalti pubblici è stata ritenuta irrilevante. La natura giuridica privata della società prevale, e con essa la disciplina “privatistica” della solidarietà prevista dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Perché esiste una differenza di trattamento tra una Pubblica Amministrazione e una società in house in tema di responsabilità solidale negli appalti?
La Corte spiega che la differenza è giustificata dalla diversa natura dei soggetti. Le Pubbliche Amministrazioni seguono procedure di evidenza pubblica che tutelano il lavoratore fin dalla scelta del contraente. I soggetti privati, incluse le società in house, non incontrano gli stessi limiti e, pertanto, la legge prevede una tutela rafforzata per i lavoratori attraverso la responsabilità solidale del committente.