Forma scritta ad substantiam: il rischio dei contratti verbali con la PA
La validità dei rapporti economici con gli enti pubblici dipende rigorosamente dal rispetto delle formalità legali, in particolare dalla forma scritta ad substantiam. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che, in assenza di un contratto scritto, il fornitore di servizi non può pretendere il pagamento, anche se le prestazioni sono state effettivamente rese.
Il caso: prestazioni sanitarie e assenza di contratto
La vicenda riguarda un laboratorio di analisi cliniche che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per il saldo di analisi effettuate in regime di accreditamento. Nonostante l’ASL avesse pagato una parte della somma, il Tribunale e la Corte d’Appello hanno successivamente revocato l’ingiunzione. Il motivo? Il laboratorio non era in grado di esibire una convenzione scritta che regolasse il rapporto per l’anno di riferimento.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del laboratorio, confermando che nei contratti con la Pubblica Amministrazione la forma scritta ad substantiam è un elemento costitutivo del diritto. Senza un documento cartaceo firmato da entrambe le parti, il rapporto giuridico non esiste legalmente. Questo principio si applica anche se l’ente pubblico non contesta esplicitamente l’esistenza del rapporto o se ha già provveduto a pagamenti parziali.
Implicazioni per le strutture accreditate
La sentenza chiarisce che il regime di accreditamento (sia provvisorio che definitivo) non esonera la struttura privata dall’obbligo di stipulare un contratto formale con l’ASL territorialmente competente. Tale contratto deve definire tariffe, tetti di spesa e modalità di erogazione. In mancanza di questo supporto documentale, l’azione per il recupero del credito è destinata al fallimento.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sulla gerarchia delle prove e sulla natura dei contratti pubblici. Secondo l’orientamento consolidato, chi agisce per il pagamento di un credito deve dimostrare il titolo da cui deriva il diritto. Quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, come nel caso dei contratti con la PA (ex artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1933), l’osservanza dell’onere formale non serve solo a provare il fatto, ma a far esistere il diritto stesso. Pertanto, il principio di non contestazione previsto dal codice di procedura civile non può operare: se il contratto non è scritto, il giudice deve rilevare la nullità d’ufficio, poiché il diritto al corrispettivo non è mai legalmente sorto.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte riafferma che la tutela del fornitore verso la Pubblica Amministrazione passa necessariamente per la regolarità documentale. Non basta aver eseguito correttamente le analisi o aver ricevuto pagamenti parziali per consolidare un credito. La mancanza di una convenzione scritta rende la pretesa economica priva di fondamento giuridico. Per le aziende e i professionisti che operano con il settore pubblico, questo significa che la massima priorità deve essere data alla formalizzazione contrattuale prima dell’inizio di qualsiasi attività, per evitare che il lavoro svolto resti privo di remunerazione a causa di vizi formali insanabili.
Si può ottenere un pagamento dalla PA senza un contratto firmato?
No, i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere stipulati obbligatoriamente per iscritto a pena di nullità. In assenza di un documento firmato, il diritto al pagamento non sorge legalmente.
Cosa accade se l’ente pubblico non contesta l’esistenza del debito?
La mancata contestazione non sana l’assenza della forma scritta. Poiché si tratta di un requisito di validità essenziale, il giudice deve rilevare la mancanza del contratto scritto anche d’ufficio.
L’accreditamento sanitario sostituisce il contratto scritto?
No, anche le strutture sanitarie in regime di accreditamento devono stipulare una specifica convenzione scritta con l’ASL per poter esigere il pagamento delle prestazioni erogate.