Sorveglianza sanitaria: quando scatta l’obbligo per il datore di lavoro?
La tutela della salute dei dipendenti rappresenta un pilastro fondamentale della normativa antinfortunistica italiana. Un tema centrale riguarda l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria in presenza di rischi specifici, come la movimentazione manuale dei carichi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini di questo dovere, sottolineando che la discrezionalità aziendale non può mai sovrapporsi ai precetti di legge volti a prevenire malattie professionali.
Il caso: movimentazione carichi e sorveglianza sanitaria
La vicenda trae origine dall’assoluzione in primo grado di un delegato aziendale e di un medico competente operanti nel settore della grande distribuzione organizzata. I lavoratori, impiegati come banconisti nei reparti gastronomia e panetteria, erano quotidianamente impegnati nella movimentazione manuale di carichi. Nonostante il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riconoscesse un rischio di livello medio o basso per patologie da sovraccarico biomeccanico, l’azienda non aveva previsto la sottoposizione dei dipendenti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Il Tribunale aveva inizialmente ritenuto che la ‘non doverosità’ delle visite mediche derivasse proprio dalla classe di rischio contenuta nel DVR. Tuttavia, il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione, contestando un’erronea interpretazione del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
La decisione della Cassazione sulla sorveglianza sanitaria
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di assoluzione. Secondo gli Ermellini, il combinato disposto degli articoli 41 e 168 del D.Lgs. 81/2008 non lascia spazio a dubbi: se l’attività lavorativa comporta la movimentazione manuale dei carichi e non è possibile eliminare il rischio attraverso mezzi meccanici, il datore di lavoro deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori a visita medica.
La sorveglianza sanitaria non è dunque un’opzione legata alla percezione soggettiva del rischio, ma un adempimento vincolato alla sussistenza oggettiva di operazioni di trasporto, sollevamento o spostamento di carichi che possano generare patologie dorso-lombari o muscolo-scheletriche.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla gerarchia delle misure di prevenzione. Il datore di lavoro deve innanzitutto adottare misure organizzative e ricorrere a mezzi meccanici per evitare la movimentazione manuale. Qualora ciò non sia possibile, deve ridurre il rischio e, contestualmente, attivare la sorveglianza sanitaria. La Corte ha precisato che l’unico margine di discrezionalità concesso al medico competente riguarda la frequenza delle visite periodiche, che può essere modulata in base alla valutazione specifica, ma mai eliminata del tutto. L’interpretazione del giudice di merito è stata giudicata errata poiché ha trasformato un obbligo di legge in una facoltà dipendente dalla classificazione del rischio operata dall’azienda stessa.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza riaffermano il principio di massima tutela del lavoratore. La sorveglianza sanitaria deve essere intesa come uno strumento preventivo ‘mirato alla formulazione di un giudizio di idoneità’ che tenga conto delle caratteristiche psico-fisiche del singolo dipendente in relazione al suo ambiente di lavoro. Ignorare tale obbligo espone il datore di lavoro e il medico competente a gravi responsabilità penali. La decisione impone ora un nuovo giudizio presso il Tribunale competente, che dovrà attenersi al principio secondo cui il rischio biomeccanico, anche se valutato come basso, impone sempre il controllo medico preventivo e periodico.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria se il rischio nel DVR è classificato come basso?
Sì, se l’attività comporta movimentazione manuale di carichi con rischio di sovraccarico biomeccanico, l’obbligo di visita medica è tassativo e non dipende dal livello di gravità assegnato dal datore di lavoro.
Quali sono i compiti del medico competente in questo ambito?
Il medico deve programmare ed effettuare le visite mediche per valutare l’idoneità specifica del lavoratore alla mansione, potendo decidere con discrezionalità solo la frequenza degli accertamenti periodici.
Cosa rischia l’azienda che non effettua le visite mediche ai banconisti?
Il datore di lavoro o il suo delegato e il medico competente possono essere perseguiti penalmente per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.