Confisca per equivalente: legittima anche su fondi leciti
La confisca per equivalente rappresenta uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’autorità giudiziaria per contrastare i reati finanziari e il riciclaggio. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: la legittimità del sequestro di somme di denaro che, pur essendo di provenienza lecita, vengono confiscate per coprire il valore del profitto illecito conseguito.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di un soggetto accusato di riciclaggio. L’imputato faceva parte di un’organizzazione che utilizzava società fittizie per schermare fondi e rendere anonimi i beneficiari di prelievi esteri. Oltre alla pena detentiva, il giudice disponeva la confisca obbligatoria di somme per un valore corrispondente al profitto del reato. La difesa ricorreva in Cassazione lamentando che il sequestro avesse colpito somme accreditate sul conto corrente dopo la commissione del reato e derivanti da regolari contratti di consulenza, dunque del tutto estranee all’attività illecita.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente il provvedimento impugnato. Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente. Mentre la prima colpisce esattamente il bene derivante dal reato, la seconda ha una funzione ripristinatoria e sanzionatoria che prescinde dal nesso di derivazione tra il bene e l’illecito. In altri termini, se il profitto del reato non è più reperibile nella sua forma originale, lo Stato può apprendere beni di valore corrispondente nel patrimonio del reo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa della confisca per equivalente prevista dall’art. 648-quater c.p. I giudici hanno chiarito che in questa fattispecie si verifica una rottura del nesso di pertinenzialità qualitativa: non conta quale sia l’origine del denaro presente sul conto corrente, ma conta esclusivamente l’identità quantitativa. Se l’imputato ha ottenuto un profitto illecito di una certa entità, lo Stato è legittimato a confiscare qualsiasi somma di denaro nella sua disponibilità fino a concorrenza di tale importo. La provenienza lecita dei fondi o il fatto che siano stati percepiti dopo il reato non costituiscono un ostacolo legale, poiché la misura mira a neutralizzare il vantaggio economico complessivo derivante dall’attività criminale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che chi commette reati come il riciclaggio espone l’intero proprio patrimonio al rischio di ablazione. La strategia difensiva basata sulla dimostrazione della liceità dei fondi sequestrati risulta inefficace quando si procede per equivalente, a meno che non si contesti l’ammontare complessivo del profitto calcolato dall’accusa. Questa interpretazione rafforza l’efficacia delle misure patrimoniali, impedendo che la trasformazione o la sostituzione dei proventi illeciti possa mettere al riparo i colpevoli dalle conseguenze economiche dei propri atti.
Si può confiscare denaro guadagnato onestamente?
Sì, se si tratta di confisca per equivalente. In questo caso la legge permette di apprendere beni di valore corrispondente al profitto del reato, indipendentemente dalla loro origine lecita o illecita.
Cosa succede se il profitto del reato è diviso tra più persone?
In caso di concorso di persone, la confisca deve essere ripartita tra i coimputati in base a quanto effettivamente conseguito da ciascuno o in parti uguali se non è possibile determinare le singole quote.
È necessario un legame diretto tra il reato e il bene sequestrato?
No, nella confisca per equivalente il nesso di pertinenzialità qualitativa viene meno. È sufficiente che vi sia una corrispondenza quantitativa tra il valore del bene e il profitto illecito.