Inammissibilità del ricorso: quando le censure sono manifestamente infondate
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso che ribadisce i criteri per la valutazione dei ricorsi, sottolineando le conseguenze di una impugnazione basata su motivi generici e già confutati. La decisione finale di inammissibilità del ricorso conferma la solidità delle valutazioni della Corte d’Appello e chiarisce i limiti entro cui possono essere richiesti benefici come la non punibilità per tenuità del fatto o le pene sostitutive.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso di una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La ricorrente aveva avanzato diverse istanze volte a mitigare la propria posizione processuale, tra cui il riconoscimento dello stato di necessità, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), la concessione di una pena sostitutiva e il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
La Corte d’Appello aveva respinto tutte le richieste, fornendo motivazioni specifiche per ciascuna di esse. Tali motivazioni sono state poi oggetto del ricorso per Cassazione, che però non ha introdotto nuovi e validi argomenti a sostegno delle tesi difensive.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La difesa ha riproposto in Cassazione le medesime doglianze già esaminate e rigettate nel grado precedente. La Suprema Corte ha analizzato punto per punto le censure, rilevandone la manifesta infondatezza e la natura meramente ripetitiva.
La Valutazione sullo Stato di Necessità e la Particolare Tenuità del Fatto
Quanto allo stato di necessità, legato al presunto bisogno di acquistare generi alimentari, i giudici hanno confermato che tale esigenza avrebbe dovuto essere oggetto di una richiesta preventiva, non potendo giustificare a posteriori la commissione di un reato.
Riguardo all’art. 131-bis c.p., la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la condotta non poteva considerarsi di scarsa offensività. Un elemento decisivo in tal senso è stato il fatto che la donna si fosse allontanata alla guida di un’auto, un dettaglio che ha aggravato la percezione della sua condotta complessiva.
Il Rigetto dei Benefici e l’inammissibilità del ricorso
Anche la richiesta di una pena sostitutiva e del beneficio della non menzione è stata respinta. La decisione si è basata su una valutazione complessiva della personalità della ricorrente, ai sensi dell’art. 133 del codice penale. In particolare, è stata considerata la sua capacità a delinquere, desunta anche da una precedente evasione. Queste circostanze, adeguatamente motivate, hanno giustificato il diniego dei benefici, rendendo la decisione insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso poiché tutti i motivi proposti si sono rivelati manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello, senza introdurre elementi di critica validi contro la logicità e la coerenza della sentenza impugnata. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una sterile ripetizione delle censure già respinte nei gradi di merito. Per avere una possibilità di accoglimento, deve individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, come illogicità, contraddittorietà o violazioni di legge. In assenza di tali elementi, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente. La decisione ribadisce inoltre che la valutazione sulla concessione di benefici è ampiamente discrezionale e si fonda su un’analisi globale della condotta e della personalità dell’imputato, difficilmente censurabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione congrua.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati e meramente ripetitivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La non punibilità è stata negata perché la condotta non è stata giudicata di scarsa offensività, tenendo conto del fatto che la ricorrente si era allontanata alla guida di un’automobile, circostanza che ha inciso sulla valutazione complessiva del fatto.
Perché sono stati negati la pena sostitutiva e il beneficio della non menzione?
I benefici sono stati negati sulla base di una valutazione complessiva della condotta e della capacità a delinquere della ricorrente, come previsto dall’art. 133 del codice penale. Un elemento rilevante in questa valutazione è stata una precedente evasione, che ha contribuito a giustificare il rigetto delle richieste.