L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione reiterativo. Quando un’impugnazione si limita a riproporre le stesse questioni già decise in appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alla sentenza di secondo grado, la Corte di Cassazione non può che dichiararla inammissibile. Analizziamo questa pronuncia per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di truffa, pronunciata in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a una serie di motivi volti a contestare la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso per Cassazione Reiterativo
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali doglianze:
- La presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).
- La presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e alla commisurazione della pena (art. 133 c.p.).
Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, questi motivi non erano nuovi. Essi rappresentavano una mera e pedissequa riproposizione delle stesse questioni già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso, di fatto, non conteneva una critica argomentata della sentenza di secondo grado, ma si limitava a ripetere le argomentazioni precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a un ricorso per cassazione reiterativo, la Corte ha adottato una posizione netta e conforme al suo consolidato orientamento: ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione deve avere una funzione di critica puntuale e specifica contro la sentenza impugnata. Non può risolversi in una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e disattesi nel grado precedente. Un ricorso così formulato è considerato solo apparentemente specifico, poiché non adempie alla sua funzione tipica, che è quella di evidenziare vizi di legittimità (violazioni di legge) o vizi logici manifesti nella motivazione della decisione d’appello.
I giudici hanno sottolineato che le doglianze dell’imputato non miravano a denunciare reali violazioni normative o palesi illogicità, ma piuttosto a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito della vicenda. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove e i fatti, ma un giudice di legittimità che deve verificare la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica della motivazione.
L’inammissibilità scatta, quindi, quando l’appello si limita ad “attaccare” la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità della motivazione della corte inferiore, senza dimostrarne la sua manifesta illogicità, la sua totale mancanza o la sua contraddittorietà intrinseca o con atti processuali decisivi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È indispensabile che il ricorso non sia una fotocopia dei motivi d’appello. Deve, invece, contenere un’analisi critica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, individuando con precisione dove e perché il giudice d’appello avrebbe errato nell’applicare la legge o nel costruire il suo percorso logico-giuridico. In assenza di tale specificità, il ricorso per cassazione reiterativo è destinato all’inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso per cassazione è considerato “reiterativo”?
Un ricorso è considerato reiterativo quando si limita a riproporre le medesime questioni e argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza formulare una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione reiterativo?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte di Cassazione non entra nel merito delle questioni sollevate. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende nel caso di specie.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti e le prove del processo?
No. L’ordinanza ribadisce che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di fornire una diversa valutazione dei fatti, ma di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che mira a una rivalutazione dei fatti è, pertanto, inammissibile.