La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel diritto penale, capace di estinguere un reato e, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione, di annullare una condanna anche dopo il giudizio d’appello. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la portata e i tempi di questo istituto giuridico, sottolineando come la volontà della persona offesa possa incidere in modo decisivo sull’esito di un procedimento penale.
I fatti del caso
Un ciclista veniva accusato di aver causato lesioni personali a un pedone, urtandolo e facendolo cadere. Il reato, previsto dall’art. 590 del codice penale, veniva giudicato guaribile in 21 giorni. A seguito del processo, il ciclista veniva condannato sia in primo grado dal Giudice di Pace che in secondo grado dal Tribunale. La sentenza d’appello confermava la sua responsabilità penale e civile, riformando solo l’entità della sanzione.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando errori nella valutazione delle prove e, in un secondo motivo, sollevando una questione divenuta poi centrale: l’intervenuta estinzione del reato.
L’impatto della remissione di querela nel processo
Il colpo di scena avveniva dopo la pronuncia della sentenza d’appello. La persona offesa, che si era anche costituita parte civile nel processo, decideva di rimettere la querela presentata tempo prima. L’imputato accettava formalmente tale remissione. Questo scambio di volontà avveniva dopo la condanna di secondo grado ma prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso in Cassazione. La difesa, quindi, produceva la documentazione attestante l’avvenuta remissione di querela e la relativa accettazione, chiedendo l’annullamento della condanna.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata senza rinvio. Il fulcro della decisione risiede nel principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile anche se proposto al solo fine di far valere l’estinzione del reato per remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di secondo grado.
La Corte ha specificato che il reato di lesioni colpose lievi è procedibile a querela di parte. La remissione della querela, ritualmente accettata, estingue il reato ai sensi dell’art. 152 del codice penale. Poiché questo evento si è verificato validamente, la condanna non poteva più sussistere.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata. Tuttavia, in applicazione dell’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, le spese processuali sono state poste a carico dell’imputato, in quanto è il soggetto a cui la remissione ha giovato.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale: la remissione di querela è un atto che può definire un procedimento penale in qualsiasi stato e grado, purché avvenga prima della sentenza definitiva. La volontà della persona offesa di non voler più perseguire penalmente l’autore del reato ha la forza di estinguere l’azione penale, prevalendo sulla condanna emessa nei gradi di merito. La decisione chiarisce che l’importante è che la remissione e l’accettazione siano validamente perfezionate, potendo essere introdotte nel processo anche per la prima volta in sede di legittimità. Infine, la pronuncia conferma che i costi del procedimento, in caso di estinzione del reato per questa causa, gravano sul querelato.
È possibile presentare una remissione di querela dopo una sentenza di condanna in appello?
Sì, la sentenza conferma che la remissione della querela, ritualmente accettata, è efficace anche se interviene dopo la sentenza d’appello e prima che la stessa diventi definitiva. Può essere introdotta nel processo tramite ricorso per Cassazione.
Qual è l’effetto della remissione di querela accettata dall’imputato?
L’effetto principale è l’estinzione del reato, come previsto dall’art. 152 del codice penale. Di conseguenza, la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza di condanna senza rinvio, perché il presupposto stesso dell’azione penale (la querela) è venuto meno.
Chi paga le spese processuali quando il reato si estingue per remissione di querela?
Secondo l’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, le spese processuali sono a carico del querelato (l’imputato), ovvero colui che ha beneficiato dell’estinzione del reato.