Appello del PM: la Cassazione chiarisce da quando decorre il termine
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 43563 del 2023, ha affrontato un’importante questione di procedura penale relativa al termine per l’appello del PM (Pubblico Ministero). La decisione chiarisce che il dies a quo, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere il termine per impugnare, coincide con la data di comunicazione dell’estratto della sentenza alla Procura Generale, e non con la data del suo deposito in cancelleria. Questa pronuncia ha annullato una decisione di merito, riaprendo di fatto una parte del processo.
Il Caso: Reati Fiscali e la Controversia sull’Impugnazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Brescia e confermata dalla Corte di Appello per reati fiscali, in particolare l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Contro la sentenza di primo grado, sia gli imputati che il Procuratore Generale avevano proposto impugnazione.
Tuttavia, la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso del Procuratore. Secondo i giudici di secondo grado, l’impugnazione era stata presentata oltre il termine di 45 giorni, calcolato dalla data di deposito della sentenza di primo grado. Il Procuratore Generale ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo una violazione dell’art. 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sull’Appello del PM
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. Gli Ermellini hanno ribadito un principio fondamentale: per il Pubblico Ministero, il termine per l’impugnazione non decorre dal semplice deposito della sentenza, ma dalla comunicazione dell’avviso di deposito contenente l’estratto della stessa.
Nel caso specifico, la sentenza di primo grado era stata depositata il 23 febbraio 2022, ma la comunicazione alla Procura era avvenuta il 28 febbraio 2022. Di conseguenza, il termine di 45 giorni scadeva il 14 aprile 2022. Essendo stato presentato il 13 aprile 2022, l’appello del PM era pienamente tempestivo. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata su questo punto, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia per la valutazione nel merito del ricorso della Procura.
Di diverso avviso è stata la Corte riguardo ai ricorsi presentati dagli imputati, che sono stati dichiarati inammissibili. Le doglianze sollevate dalle difese riguardavano principalmente presunti vizi di motivazione e travisamenti della prova, con i quali si chiedeva, in sostanza, una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.
Le Motivazioni della Difesa Respinte
I ricorsi degli imputati contestavano, tra le altre cose:
- La presunta non operatività di una delle società coinvolte.
- L’inattendibilità degli accertamenti fiscali.
- La mancata considerazione di sentenze assolutorie relative ad annualità fiscali diverse.
- L’errata valutazione circa la sussistenza del dolo e il superamento delle soglie di punibilità.
La Cassazione ha ritenuto tali motivi inammissibili perché tendevano a sollecitare un nuovo giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità. Il ricorso in Cassazione, infatti, serve a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a riesaminare le prove come in un terzo grado di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha chiarito che i giudici d’appello avevano fornito una motivazione congrua e logica per confermare la condanna, basandosi su elementi concreti che provavano l’inesistenza delle operazioni fatturate. Ad esempio, è stato valorizzato il fatto che una delle società emittenti fosse una mera ‘cartiera’, priva di una reale struttura operativa, e che le lettere di accompagnamento delle merci fossero state disconosciute.
La Corte ha inoltre specificato che l’effettiva operatività della società utilizzatrice delle fatture false non esclude la sussistenza del reato. Anzi, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti serve proprio ad avvantaggiare illecitamente un’impresa altrimenti operativa. Per questi motivi, i ricorsi degli imputati sono stati rigettati, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Principi di Diritto e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce due importanti principi. Il primo, di natura procedurale, tutela il diritto di impugnazione del Pubblico Ministero, ancorando la decorrenza del termine a un atto formale di comunicazione che garantisce la piena conoscenza della decisione da impugnare. Il secondo, di natura sostanziale, conferma che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione delle prove, e che i ricorsi basati su tali pretese sono destinati all’inammissibilità se la motivazione della sentenza impugnata risulta logica e coerente con gli atti del processo.
Da quale momento decorre il termine per l’appello del Pubblico Ministero?
Secondo la sentenza, il termine per l’impugnazione del Procuratore generale non decorre dal deposito della sentenza, ma dalla comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza stessa, come previsto dall’art. 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Non può quindi effettuare una nuova valutazione delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. I ricorsi che mirano a una rivalutazione dei fatti sono dichiarati inammissibili.
L’effettiva operatività di un’azienda che utilizza fatture false esclude il reato?
No. La sentenza chiarisce che l’effettiva esistenza e operatività dell’impresa che si avvale delle fatture non esclude di per sé l’inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture stesse. Anzi, lo scopo del reato è proprio quello di avvantaggiare illecitamente un utilizzatore che è, di norma, un soggetto economicamente attivo.