Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono generici o ripetitivi
L’ordinanza n. 43139/2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità e la mera ripetizione dei motivi d’appello portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione. Questa decisione ribadisce principi consolidati della procedura penale, essenziali per chiunque si appresti a impugnare una sentenza di secondo grado.
I fatti del caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Milano, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi principali. Con il primo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo, contestava il diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità e dei requisiti di specificità che ogni motivo di ricorso deve possedere.
Le motivazioni dietro l’inammissibilità del ricorso cassazione
Le ragioni della decisione della Corte sono chiare e ben definite, e si articolano sull’analisi distinta dei due motivi di ricorso.
Il diniego delle attenuanti generiche in sede di legittimità
In riferimento al primo motivo, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice d’appello è esente da vizi logici evidenti. La Corte ha precisato che il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, implicitamente disattendendo tutti gli altri. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta logica e coerente, rendendo la doglianza inammissibile.
La ripetitività dei motivi come causa di inammissibilità ricorso cassazione
Ancora più netta è stata la posizione sul secondo motivo. La Corte lo ha definito ‘indeducibile’ in quanto si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti in appello. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. Esso deve contenere una critica specifica e argomentata avverso la sentenza impugnata, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado. Mancando questa critica specifica, il motivo è considerato solo ‘apparente’ e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione, è cruciale che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima specificità. Non basta ripetere le lamentele già sollevate in appello. È necessario, invece, costruire un’argomentazione giuridica che attacchi direttamente e in modo pertinente le motivazioni della sentenza di secondo grado, dimostrando perché essa sia errata nell’applicazione della legge o viziata nel suo percorso logico-argomentativo. In assenza di tali requisiti, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché la Cassazione non ha riesaminato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione non ha riesaminato la richiesta perché la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche spetta al giudice di merito. In sede di legittimità, la Corte può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo è una copia esatta e acritica degli argomenti già presentati nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello). Un simile motivo è inammissibile perché non svolge la funzione tipica del ricorso per Cassazione, che è quella di criticare in modo specifico la decisione del giudice precedente, non di riproporre le stesse difese.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.