La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 29278 del 20 ottobre 2023, è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della detrazione IVA in presenza di operazioni inesistenti. Anche in assenza di un danno diretto per l’erario, il diritto alla detrazione viene meno se le transazioni sono puramente fittizie. La pronuncia offre importanti spunti di riflessione per le imprese che operano in settori complessi come quello dell’energia.
I fatti del caso: le vendite circolari di energia
Il caso ha origine da due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate a una società operante nel mercato dell’energia elettrica. L’Amministrazione Finanziaria contestava la detrazione dell’IVA assolta su acquisti di energia, ritenendo le relative operazioni oggettivamente inesistenti.
Secondo la ricostruzione, la società faceva parte di una rete di imprese, coordinate da una capogruppo, che realizzavano un meccanismo di compravendite circolari. In pratica, ingenti quantità di energia elettrica venivano acquistate e rivendute reciprocamente tra le società del gruppo, per importi e quantità identici. Questo schema creava un circuito chiuso in cui le fatture si compensavano a vicenda, senza che vi fosse una reale movimentazione economica o una finalità speculativa. Lo scopo apparente era quello di generare crediti IVA fittizi.
L’intervento della Corte di Giustizia Europea e il giudizio d’appello
La Commissione Tributaria Regionale, prima di decidere, aveva sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il dubbio riguardava la compatibilità della normativa italiana con la Direttiva IVA in un contesto di vendite fittizie e circolari che, tuttavia, non avevano generato una perdita di gettito fiscale, poiché tutte le società coinvolte avevano regolarmente versato l’IVA indicata in fattura.
La Corte UE (causa C-712/17) ha stabilito che, sebbene l’emittente di una fattura per un’operazione inesistente sia tenuto a versare l’IVA, il destinatario non ha il diritto di portarla in detrazione. Tale diritto può essere ripristinato solo se il contribuente dimostra di aver eliminato, in tempo utile, qualsiasi rischio di perdita per il gettito fiscale.
Sulla base di questo principio, la CTR aveva confermato il recupero dell’IVA, ma annullato le sanzioni, non ravvisando un danno erariale effettivo.
La decisione della Cassazione sulle operazioni inesistenti
La società ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che, in assenza di frode e di evasione, la detrazione dovesse essere riconosciuta. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la linea dura contro le operazioni inesistenti.
Indetraibilità dell’IVA anche senza danno erariale
Il punto centrale della decisione è che la natura fittizia di un’operazione è di per sé sufficiente a escludere il diritto alla detrazione. Il principio di neutralità dell’IVA, che tutela gli operatori economici, non si applica a transazioni prive di sostanza economica.
La Corte ha specificato che il diritto alla detrazione sorge solo in relazione a operazioni reali. L’assenza di un danno erariale immediato non sana l’illegittimità originaria della condotta. Il rischio potenziale per l’erario, infatti, permane finché il destinatario di una fattura per un’operazione fittizia potrebbe, anche solo in astratto, utilizzarla per ottenere un indebito vantaggio fiscale.
Onere della prova a carico del contribuente
La Cassazione ha chiarito che spetta al contribuente che ha versato l’IVA per operazioni inesistenti dimostrare di aver neutralizzato ogni rischio di perdita per lo Stato. Questo può avvenire tramite strumenti specifici come l’emissione di note di variazione o l’avvio di un’azione di rimborso, ma sempre a condizione di provare l’eliminazione del rischio. Una semplice affermazione di aver pagato l’imposta non è sufficiente.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione basandosi su un’interpretazione rigorosa dei principi europei e nazionali in materia di IVA. Il sistema IVA è concepito per tassare il consumo effettivo e si fonda sulla realtà delle operazioni economiche. Consentire la detrazione per operazioni fittizie significherebbe snaturare questo principio, aprendo le porte a possibili abusi. Anche se nel caso specifico tutte le parti avevano versato l’imposta, il meccanismo circolare era privo di qualsiasi logica commerciale se non quella di alterare la posizione fiscale dei partecipanti. L’inesistenza oggettiva dell’operazione commerciale è quindi l’elemento dirimente che, a monte, impedisce il sorgere del diritto alla detrazione. Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento per l’annualità 2009, ritenendo che la condotta della società configurasse in astratto gli estremi del reato di dichiarazione infedele, il che fa scattare l’obbligo di denuncia penale e, di conseguenza, l’estensione dei termini per l’azione dell’Amministrazione Finanziaria.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio fondamentale: non c’è diritto alla detrazione IVA senza una reale operazione economica sottostante. Le imprese devono prestare la massima attenzione alla sostanza delle proprie transazioni commerciali. Schemi artificiosi, anche se non causano un’immediata perdita di gettito per lo Stato, sono considerati illegittimi e comportano il recupero dell’imposta e l’applicazione di sanzioni. La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la lotta alle operazioni inesistenti è una priorità, e l’onere di dimostrare la correttezza e la realtà delle transazioni grava interamente sul contribuente.
È possibile detrarre l’IVA per operazioni inesistenti se non c’è stata evasione fiscale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il diritto alla detrazione dell’IVA è escluso per le operazioni oggettivamente inesistenti, anche se tutte le parti coinvolte hanno versato l’imposta indicata in fattura e non si è verificato un danno economico immediato per l’erario. La natura fittizia dell’operazione è di per sé sufficiente a negare la detrazione.
Come può un’azienda recuperare l’IVA versata per operazioni inesistenti?
L’azienda può recuperare l’IVA indebitamente versata dimostrando di aver eliminato completamente e in tempo utile qualsiasi rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato. Questo può essere fatto, ad esempio, emettendo una nota di variazione per stornare l’operazione o attivando una procedura di rimborso, ma l’onere di provare la neutralizzazione del rischio ricade interamente sul contribuente.
La scoperta di operazioni inesistenti può portare al raddoppio dei termini di accertamento fiscale?
Sì. La Corte ha stabilito che una condotta consistente in una fatturazione circolare con conseguente illegittima detrazione dell’IVA può configurare, in astratto, l’ipotesi del reato di dichiarazione infedele. La sola sussistenza dei presupposti per un obbligo di denuncia penale è sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento fiscale, indipendentemente dall’esito di un eventuale procedimento penale.