L’ordinanza n. 19486/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Anche se il valore dei singoli beni è modesto, il loro numero elevato può essere decisivo per escludere il beneficio. Questo principio è stato ribadito in un caso di tentato furto aggravato che ha visto due imputati ricorrere fino all’ultimo grado di giudizio, senza successo.
I Fatti del Processo
Due individui venivano condannati in primo grado e in appello per il reato di tentato furto aggravato in concorso. La difesa, nel tentativo di ottenere una pronuncia assolutoria, aveva basato il proprio ricorso per Cassazione su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Secondo i ricorrenti, la condotta delittuosa avrebbe dovuto essere considerata di lieve entità, tale da non meritare una sanzione penale. Tuttavia, la Corte di Appello di Milano aveva già respinto questa tesi, fornendo una motivazione che la Suprema Corte ha successivamente ritenuto logica e ineccepibile.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che il tentativo di furto aveva avuto ad oggetto ben 81 beni di diversa tipologia. Proprio questo dato numerico ha costituito l’ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che i ricorrenti non si sono confrontati adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva chiaramente spiegato, nelle pagine 2 e 3 del provvedimento, perché l’offesa non poteva essere considerata di ‘particolare tenuità’. La pluralità e la varietà degli oggetti che si intendeva sottrarre delineano un’azione criminosa di una certa gravità, che va oltre la soglia della minima offensività richiesta dalla norma.
La Suprema Corte ha quindi confermato il giudizio sfavorevole espresso nei gradi di merito, sottolineando che una valutazione corretta della tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta, inclusa la quantità di beni coinvolti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Valutazione Complessiva
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio complesso che tiene conto di tutti gli elementi della condotta illecita. Il numero degli oggetti coinvolti in un reato contro il patrimonio, come il furto, è un indicatore quantitativo che può assumere un rilievo qualitativo decisivo. Un tentativo di sottrarre 81 beni, anche se di modico valore individuale, dimostra una determinazione e un’offesa al patrimonio che la legge non può considerare trascurabile. La decisione serve quindi come monito: la frammentazione dell’azione in una moltitudine di piccoli oggetti non è una strategia valida per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato. I ricorrenti non hanno contestato in modo efficace le argomentazioni logiche e ineccepibili della sentenza di appello, che aveva già rigettato la loro richiesta.
Qual è stato l’elemento decisivo per escludere la particolare tenuità del fatto?
L’elemento decisivo è stato il numero di beni oggetto del tentato furto. La Corte ha ritenuto che il tentativo di sottrarre ben 81 beni di tipologia diversa costituisse un’offesa di entità tale da non poter essere considerata di particolare tenuità.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.