Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia processuale: la mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione. Questa decisione sottolinea l’importanza del rigore formale nel giudizio di legittimità, un adempimento che non ammette sanatorie tardive né può essere superato dalla mancata contestazione della controparte.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una causa per risarcimento danni intentata da un privato contro un istituto di credito. Il ricorrente accusava la banca di aver utilizzato abusivamente due titoli cambiari, causando l’espropriazione del suo patrimonio immobiliare. Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda, escludendo l’obbligo della banca di restituire i titoli a seguito di una transazione e negando l’esistenza di un nesso causale tra la mancata restituzione e il danno lamentato. Di fronte a questa doppia soccombenza, il privato decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione.
La questione procedurale: fulcro dell’improcedibilità del ricorso per cassazione
Il cuore della pronuncia della Cassazione non risiede nel merito della controversia, ma in un aspetto puramente procedurale. Il ricorrente, pur menzionando nell’atto di aver notificato la sentenza d’appello, non ha depositato, contestualmente al ricorso, la copia della sentenza munita della relativa relazione di notificazione (la cosiddetta ‘relata’). Questo adempimento è prescritto a pena di improcedibilità dall’articolo 369, comma 2, n. 2, del codice di procedura civile.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire, con estrema chiarezza, che tale onere non è un mero formalismo. Esso assolve a una funzione essenziale: permettere alla Corte stessa di verificare d’ufficio e immediatamente la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine ‘breve’ di sessanta giorni, che decorre proprio dalla notifica della sentenza.
L’inammissibilità dei motivi di ricorso
Oltre alla questione pregiudiziale di rito, la Corte ha esaminato anche i motivi di ricorso, dichiarandoli comunque inammissibili.
- Primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione): Il motivo è stato ritenuto inammissibile a causa della ‘doppia conforme’. Le sentenze di primo e secondo grado erano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo. Il ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato una diversità nelle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere necessario per superare lo sbarramento processuale.
- Secondo motivo (violazione di legge sul nesso causale): Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile perché rivolto contro argomentazioni ‘ad abundantiam’ (o ‘obiter dicta’) della Corte d’Appello. Si tratta di considerazioni non essenziali per la decisione finale, che non possono essere oggetto di censura in sede di legittimità per difetto di interesse.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su un solido e consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando anche pronunce delle Sezioni Unite. L’obbligo di depositare la relata di notifica è un’espressione del principio di ‘autoresponsabilità’ della parte, che si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato. L’omissione impedisce il controllo sulla tempestività dell’impugnazione e sul passaggio in giudicato della sentenza, un accertamento che la Corte deve poter svolgere d’ufficio.
La Corte ha precisato che questo rigore non viola il diritto di accesso alla giustizia (art. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU), poiché si tratta di un adempimento preliminare, non eccessivamente oneroso, finalizzato a garantire il corretto svolgimento del processo e la certezza del diritto. La sanzione dell’improcedibilità non può essere sanata da una produzione tardiva del documento, né può essere superata dalla mancata contestazione della controparte, poiché presidia un interesse pubblico.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore della controricorrente, nonché al versamento di un’ulteriore somma a titolo di sanzione per abuso del processo, come previsto dall’art. 380-bis c.p.c. quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta del consigliere relatore. Infine, è stata data attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di adempiere scrupolosamente a tutti gli oneri formali previsti per l’accesso al giudizio di Cassazione, la cui inosservanza conduce a conseguenze processuali irrimediabili.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato improcedibile?
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché il ricorrente non ha depositato, insieme al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione, come richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 2, del codice di procedura civile.
È possibile sanare la mancata produzione della relata di notifica in un momento successivo?
No, la Corte ha stabilito che l’omissione non può essere sanata mediante una produzione successiva e tardiva del documento ai sensi dell’art. 372 c.p.c. L’adempimento deve avvenire nel termine stabilito per il deposito del ricorso.
La mancata contestazione da parte della controparte può evitare la dichiarazione di improcedibilità?
No, la mancata contestazione da parte del controricorrente è irrilevante. L’improcedibilità è una sanzione che deve essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in quanto tutela l’interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e alla verifica della tempestività dell’impugnazione.